
Ricordiamo in particolare ciò che l’articolo 9 del regolamento prevede sulla marcatura CE:
1. Deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un’etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, è necessario applicarla sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura deve essere seguita dalle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall’indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente l’identificazione del nome e dell’indirizzo del fabbricante, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso, e dall’uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata.
3. Deve essere apposta sul prodotto da costruzione prima che sia immesso sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi segnatamente un rischio o un uso particolare.
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