Come gli addetti ai lavori sanno ormai bene, dallo scorso 18 febbraio gli unici maniglioni antipanico ammessi per legge sono quelli marcati CE.
In prossimità della scadenza, i mezzi di comunicazione specializzati ne hanno parlato spesso, e noi abbiamo approfondito in un post le ragioni e le conseguenze di questa disposizione.
A distanza di qualche mese, però, a quanto pare sono ancora molte le aziende e i pubblici esercizi che non hanno sostituito i vecchi maniglioni, e che perciò non possono ottenere la certificazione da parte dei Vigili del Fuoco.
Ricordiamo perciò in breve ciò che prevede il decreto ministeriale del 6 dicembre (scarica qui il testo completo) riguardo alle normative da soddisfare.
Devono essere applicati dispositivi di apertura conformi alla norma UNI EN 1125 se:
- l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone
- l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone
- i locali ospitano lavorazioni e materiali che comportano pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio, con più di 5 lavoratori addetti.
Devono invece essere applicati dispositivi di apertura conformi alla norma UNI EN 179 se:
- l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone
- l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.
In fatto di obblighi e scadenze, il decreto è molto chiaro: non sono ammesse proroghe di alcun tipo. Se però la vostra azienda ha ancora maniglioni non CE, niente panico: il tempo è scaduto, ma le soluzioni per adeguarsi in fretta non mancano.
Ad esempio, date un’occhiata al catalogo Savio: i maniglioni Circeo, Bernini e Cellini hanno tutti il sigillo della Conformità Europea e offrono un insieme completo di soluzioni per ciascuna delle situazioni citate dal decreto, soddisfacendo standard tecnici che vanno ben oltre le norme indicate.