Lo scorso 24 aprile il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha compiuto un passo molto atteso da numerose imprese del comparto edilizio e non solo, emanando il decreto contenente l’elenco dei cosiddetti “lavori specialistici salvaguardati”. Si tratta in sostanza delle professionalità tecniche riconosciute negli appalti pubblici, che da oggi godranno cioè di un inquadramento normativo ufficiale nei bandi di gara della pubblica amministrazione: per ogni opera specialistica, l’impresa generale appaltatrice dovrà dunque coinvolgere le imprese che corrispondono alla specifica categoria tecnica richiesta. Fra queste categorie figura anche chi realizza componenti strutturali in acciaio (cat. OS 18-A) e componenti per facciate continue (OS 18-B), due campi di attività che coinvolgono direttamente serramentisti e artigiani del settore.
Il decreto, non a caso battezzato “salva specialistiche”, dà attuazione all’articolo 12 del decreto legislativo sull’emergenza abitativa n.47/2014, varato lo scorso 28 marzo, e copre un importante vuoto legislativo: come sottolineato con forza dalle associazioni di settore, prima fra tutte la FINCO (Federazione delle Industrie per le Costruzioni) che ha spesso fatto sentire la propria voce a questo proposito, sinora mancava un criterio di qualificazione delle opere specialistiche nelle gare dei lavori pubblici. Il decreto appena approvato fa dunque chiarezza e apre opportunità concrete per le migliori imprese del settore.