Da lunedì 1 luglio entra in vigore il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 305/2011, la legge dello Stato che stabilisce le prestazioni che ciascun tipo di prodotto deve soddisfare, fornendo dei criteri uniformi di valutazione in base alle direttive europee nel settore.
Ricordiamo in particolare ciò che l’articolo 9 del regolamento prevede sulla marcatura CE:
1. Deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un’etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, è necessario applicarla sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura deve essere seguita dalle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall’indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente l’identificazione del nome e dell’indirizzo del fabbricante, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione, dal livello o classe della prestazione dichiarata, dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata, dal numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso, e dall’uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata.
3. Deve essere apposta sul prodotto da costruzione prima che sia immesso sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura che indichi segnatamente un rischio o un uso particolare.
Scarica qui il testo del Regolamento 305/2011