Dichiarazione di prestazione? Può bastare la versione digitale: a dirlo è il Regolamento 157/2014, pubblicato lo scorso 21 febbraio sulla Gazzetta Ufficale Europea. Il nuovo regolamento contiene infatti la tanto attesa integrazione all’articolo 7 del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e si occupa in particolare delle condizioni per cui si può ritenere valida a tutti gli effetti una dichiarazione di prestazione (DoP) pubblicata su web. Secondo questo aggiornamento alla normativa, da oggi un produttore può non allegare la DoP a ogni prodotto in vendita, ma limitarsi a renderla disponibile sul proprio sito internet.
Tutto ciò a patto di soddisfare alcune condizioni:
- il contenuto della dichiarazione non può essere modificato in seguito alla pubblicazione su web
- i destinatari del prodotto dovranno ricevere istruzioni chiare su come accedere al documento
- a ogni prodotto (o lotto di prodotti) deve corrispondere una propria dichiarazione di prestazione, attraverso un codice univoco di identificazione
- la dichiarazione di prestazione deve essere disponibile gratuitamente per almeno 10 anni dopo la commercializzazione del prodotto, o per un periodo differente stabilito dalla Commissione Europea in casi specifici.
Il Regolamento 157/2014 – scarica qui il testo completo – è ufficialmente in vigore dal 26 febbraio 2014 ed è efficace in tutti i paesi dell’Unione Europea senza bisogno di alcuna norma che lo recepisca.